Accesso civico

Con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato introdotto l’istituto dell’accesso civico. L'accesso civico è un diritto che può essere esercitato da chiunque, è gratuito e la richiesta può essere presentata in qualsiasi momento. La richiesta di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. La richiesta può essere trasmessa anche per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

Esistono 3 tipi diversi di accesso civico:
a) Accesso civico semplice:
L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle società in controllo pubblico di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione sul sito Società trasparente. La richiesta di accesso civico semplice quindi può avere per oggetto esclusivamente i dati, le informazioni e i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza (art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013).

b) Accesso civico generalizzato:
L’accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla società in controllo pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013. Tale diritto risponde ad un principio generale di trasparenza ed è riconosciuto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Si tratta di un diritto attivabile da chiunque e la relativa istanza non richiede alcuna motivazione. Tale tipologia di accesso si esercita nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati e delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5, comma 2 e Art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013).

c) Accesso ai documenti amministrativi (c.d. accesso documentale)
Il cosiddetto accesso documentale (disciplinato a livello provinciale dal decreto del Presidente della Provincia 13 gennaio 2020, n. 4) è il diritto dei soggetti interessati, ovvero tutti i soggetti privati che vi abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata a uno o più documenti amministrativi già individuati o individuabili, del quale si chiede di prendere visione e estrarre copia. Se la persona responsabile del procedimento individua soggetti controinteressati, deve dare loro comunicazione della richiesta pervenuta mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, posta elettronica certificata o semplice e-mail per coloro che abbiano consentito tale ultima forma di comunicazione. Entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione, i soggetti controinteressati possono presentare, anche per via telematica, opposizione alla richiesta di accesso. L'opposizione non può limitarsi a un generico rifiuto, ma deve illustrare in modo esauriente e circostanziato le ragioni che si intendono far valere. Decorso tale termine, la persona responsabile del procedimento dispone, con provvedimento motivato, in merito alla richiesta di accesso, dandone comunicazione anche ai soggetti controinteressati.

A chi rivolgersi:
La richiesta va indirizzata al Consiglio di Amministrazione della Società. Le informazioni di contatto si trovano nel footer di questo sito.

Non sono ammesse richieste telefoniche. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali. Quando la Società risponde alle richieste di accesso generalizzato mediante rilascio dei dati e documenti in formato cartaceo, può chiedere il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati per la riproduzione. Inoltre, in caso di invio per posta con raccomandata A/R, devono essere previamente rimborsati i costi di invio.

Rimedi
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza (salvi i casi di prolungamento del termine per la tutela dei controinteressati), il richiedente può presentare ulteriore richiesta di riesame alla Responsabile per la trasparenza, Monika Mair am Tinkhof. Le informazioni di contatto si trovano nel footer di questo sito.

Avverso la decisione della Società o (in caso di richiesta di riesame) avverso quella del Responsabile per la trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

E’ prevista anche la possibilità di ricorrere al Difensore civico competente per la Provincia Autonoma di Bolzano (art. 5, comma 8 d.lgs. n. 33/2013)
http://www.volksanwaltschaft.bz.it/it/contatti.asp 

Registro degli accessi civici
Non son state ricevute richieste di accesso civico (semplice e generalizzato).

Data di creazione: 03/04/2020
Data di ultima modifica: 25/01/2024